Art. 24.
(Pubblicità).

      1. L'esercizio professionale, in qualunque modo svolto, può essere oggetto di pubblicità informativa.

 

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      2. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa, nel rispetto del decoro della professione, dagli iscritti, contemperando l'esigenza di potenziarne la competitività sul mercato con la tutela dell'affidamento della clientela.